“Pillola” pubblicata sul sito dello Studio Legale Scuderi-Motta
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 sul cd. Whistleblowing.
Tale decreto, che entra in vigore dal 30 marzo e si applicherà a decorrere dal 15 luglio 2023, adegua la normativa nazionale alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, più comunemente nota come “Direttiva Whistleblowing”.
Il “whistleblowing” (letteralmente: “soffiare nel fischietto”) è quella pratica attraverso cui un dipendente (pubblico o privato) segnala condotte illecite di cui ha notizia durante l’esercizio della propria attività lavorativa.
Avendo quale finalità quella di far emergere illeciti di interesse generale al fine di rafforzare i princìpi di trasparenza e responsabilità e prevenire la commissione di reati, il “whistleblowing” è una pratica che la normativa europea mira a incentivare e a tutelare, ponendo in essere misure di protezione che si estendono anche ai cosiddetti “facilitatori” (ovvero coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e persino ai parenti dei “whistleblowers”.
I canali di segnalazione degli illeciti previsti dal decreto e messi a disposizione dei lavoratori sono tre: interno, esterno e pubblico (con espressa previsione, per gli Enti pubblici, di dotarsi di un canale interno di segnalazione, predisponendo e portando a conoscenza dei dipendenti una apposita procedura, che garantisca l’anonimato e la minimizzazione dei dati raccolti).
La procedura, inoltre, potrà prevedere quattro modalità di segnalazione: la forma scritta, la forma orale, attraverso le linee telefoniche o tramite sistemi di messaggistica, ovvero ancora tramite la piattaforma informatica.
Tutti coloro che effettuano le segnalazioni hanno diritto alle tutele previste dal decreto e non possono quindi subire ritorsioni di alcun tipo da parte del datore di lavoro (come ad esempio il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado o la mancata promozione).
Sarà poi onere dell’ente prevedere una apposita procedura per tutelare la riservatezza dei segnalatori e del contenuto della segnalazione, procedura che include anche l’effettuazione di una valutazione di impatto del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 35 del GDPR.
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