È entrato in vigore lo scorso 2 marzo 2024 il c.d. “decreto PNRR” (ovvero il decreto legge numero 19 del 2024, intitolato “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, varato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio scorso e pubblicato sulla GURI n.52 dello stesso 2 marzo scorso), che – tra le altre – contiene significative novità positive per gli addetti all’Ufficio del Processo (UPP).
L’ufficio per il processo è infatti una struttura organizzativa (prevista dall’art. 16-octies del D.L. n. 179/2012) operativa presso i tribunali ordinari e presso le Corti d’appello con l’obiettivo di “garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.
Di recente, il personale precario che ivi vi presta servizio, ha ottenuto la proroga del contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2026.
Tuttavia, il legislatore si è reso conto della fondamentale importanza dei compiti e delle attività svolte dagli UPP, i quali hanno senza dubbio contribuito in questi anni a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio degli uffici giudiziari.
Per tali ragioni, nella consapevolezza dell’importanza della permanenza di uno staff del magistrato (e di strutture tecniche) a supporto dei processi di innovazione tecnologica e organizzativa, l’articolo 22 del decreto PNRR, delineando un futuro più stabile per coloro che operano in questo ambito, modifica il decreto-legge numero 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge numero 113 del 2021, aggiungendovi gli articoli 12-quater e 16-bis che andranno a incidere sul futuro degli addetti UPP.
La norma in particolare, in un’ottica “premiale”, autorizza tanto il Ministero della Giustizia quanto il Segretario della Giustizia Amministrativa – in deroga alle norme previste dalla cd. Legge Madia (articolo 20 del decreto legislativo numero 75 del 2017) – a stabilizzare nei propri ruoli il personale addetto all’Ufficio del Processo che risulta in servizio al 30 giugno 2026 e che ha lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica di addetto UPP.
La stabilizzazione, continua il decreto, avverrà in una modalità difforme rispetto a quella ordinariamente prevista, mediante “selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti”.
Si osserva come questa stabilizzazione permetterà di non disperdere il capitale umano formato fino a questo momento, rappresentando una notevole opportunità sia per i nuovi assunti (entro il 30 giugno 2024) sia per coloro che sono già in servizio, garantendo una maggiore sicurezza lavorativa e una valorizzazione della carriera all’interno del Ministero.