1. Premessa sul tema d’indagine
La presente relazione trae origine da una delle interessanti questioni affrontate nella Camera di Consiglio del primo collegio della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Catania.
In particolare, il Collegio ha dovuto affrontare e risolvere la questio iuris relativa al campo di applicazione (e quindi alla sussistenza dei presupposti applicativi) delle norme che disciplinano il trasferimento d’azienda (o di un suo ramo), laddove la vicenda traslativa riguardi un gruppo di lavoratori stabilmente adibiti a determinati compiti e mansioni presso il datore cedente.
Nello specifico, il Collegio si è dovuto interrogare sulla legittimità del licenziamento collettivo, e della relativa procedura di mobilità prevista dalla legge numero 223 del 1991, intimato dal datore (pubblico) cedente ai propri lavoratori, i quali – prima di essere riassunti dal soggetto cessionario – avevano altresì sottoscritto un apposito accordo sindacale col quale avevano dichiarato di accettare la propria riassunzione presso il cessionario, rinunciando a tutti i diritti maturati presso il precedente datore.
Ebbene, al fine di poter comprendere a pieno la complessità delle questioni giuridiche sottese alla vicenda in esame, occorre far luce sul panorama normativo e giurisprudenziale utile a delineare e comprendere le specifiche caratteristiche dell’istituto del trasferimento d’azienda, così come disciplinato dall’articolo 2112 del codice civile (e dalle direttive comunitarie).

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