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Nota a sentenza pubblicata sul sito dello Studio Legale Scuderi-Motta

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La Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 2 ottobre 2023 numero 27713, affrontando in modo innovativo il tema dell’estensione del sindacato esercitabile dal Giudice nelle questioni afferenti la retribuzione proporzionata e sufficiente, ha dettato importanti princìpi in materia di giusta retribuzione, salario minimo costituzionale e compatibilità coi princìpi costituzionali delle disposizioni dettate in materia dai contratti collettivi nazionali.

La fattispecie oggetto di causa

La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte trae origine dal ricorso promosso da un lavoratore nei confronti della società ex datrice di lavoro, la quale lo aveva licenziato omettendo di corrispondergli le differenze retributive dal medesimo richieste.

In particolare, il lavoratore ha lamentato l’illegittimità del licenziamento e la non conformità all’articolo 36 della Costituzione del proprio stipendio, nonostante fosse quello indicato dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

In primo grado, il Tribunale di Torino ha accolto le domande proposte dal lavoratore, dichiarando illegittimo il licenziamento e condannando altresì la società datrice di lavoro a corrispondere al ricorrente le differenze retributive lamentate.

La Corte d’Appello di Torino, successivamente adita, ha tuttavia riformato la sentenza di primo grado, in particolare affermando – quanto alla richiesta delle differenze retributive vantate dal ricorrente – che dovesse trovare puntuale applicazione il CCNL di riferimento, essendo a suo dire escluso per il Giudice esercitare il potere di sindacare i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione applicabile, esistendo una “presunzione di rispondenza” di tali contratti ai parametri costituzionali fondata sulla concreta vicinanza alla materia delle associazioni stipulanti fondata nella loro capacità di interpretare le esigenze reali del settore.

Il giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione

Il lavoratore agiva quindi innanzi alla Corte di Cassazione, impugnando la sentenza di secondo grado, rilevando – per quanto di specifico interesse in merito alla questione relativa alla corretta retribuzione – l’erroneità della statuizione della Corte d’Appello:

– per non avere correttamente considerato che la retribuzione percepita dal lavoratore non risultava essere conforme ai dettami dell’articolo 36 della Costituzione (in quanto non proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso non sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera);

– nonché per non avere considerato che la valutazione in ordine alla sussistenza dei criteri dettati dal succitato articolo 36 può sicuramente essere demandata al giudice, il quale, laddove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall’azienda in base al contratto da essa applicato, può procedere al suo adeguamento disapplicando i salari stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso cassando la sentenza con rinvio, affermando il principio per cui è consentito al Giudice sindacare il salario minimo previsto dalla contrattazione collettiva se esso si pone in contrasto coi princìpi stabiliti dall’articolo 36 della Costituzione, non garantendo al lavoratore una retribuzione adeguata e quindi sufficiente ad assicurare allo stesso una vita dignitosa.

I Giudici della Suprema Corte ricordano, infatti, come il primo comma dell’articolo 36 della Costituzione “…garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, «nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda»: quello ad una retribuzione «proporzionata» garantisce ai lavoratori «una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell’attività prestata»; mentre quello a una retribuzione «sufficiente» dà diritto ad «una retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d’uomo», ovvero ad «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa». In altre parole, l’uno stabilisce «un criterio positivo di carattere generale», l’altro «un limite negativo, invalicabile in assoluto»…”.

I surrichiamati concetti di sufficienza e di proporzionalità “…mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma persino dignitosa; orientando il trattamento economico non solo verso il soddisfacimento di meri bisogni essenziali ma verso qualcosa in più che la recente Direttiva UE sui salari adeguati all’interno dell’Unione n. 2022/2041 individua nel conseguimento anche di beni immateriali (cfr. considerando n.28: “oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali”)…”.

Il Giudice, pertanto, non può sottrarsi “…a nessuna delle due valutazioni che, seppur integrate, costituiscono le direttrici sulla cui base deve determinare la misura della retribuzione minima secondo la Costituzione…”.

Quanto ai poteri demandati all’organo giudiziario nella materia, la Corte rileva che, in virtù della forza cogente del diritto alla giusta retribuzione “…spetta al giudice di merito valutarne la conformità ai criteri indicati dall’art. 36 Cost., mentre il lavoratore che deduca la non conformità della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro all’art. 36 Cost., deve provare solo il lavoro svolto e l’entità della retribuzione, e non anche l’insufficienza o la non proporzionalità che rappresentano i criteri giuridici che il giudice deve utilizzare nell’opera di accertamento…”.

È peraltro principio consolidato quello per cui, in sede di applicazione dell’articolo 36 della Costituzione, il giudice di merito gode ai sensi dell’art. 2099 c.c. “…di una ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione potendo discostarsi (in diminuzione ma anche in aumento) dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e potendo servirsi di altri criteri di giudizio e parametri differenti da quelli collettivi (sia in concorso, sia in sostituzione), con l’unico obbligo di darne puntuale e adeguata motivazione rispettosa dell’art.36 Cost…”, non sussistendo peraltro “…una riserva normativa o contrattuale a favore della contrattazione collettiva nella determinazione del salario nell’attuale ordinamento costituzionale…”.

Il Giudice, nell’effettuare tale valutazione e attuare il precetto del giusto salario costituzionale, può in particolare servirsi “…a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe…”, potendo altresì “…fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori economici e statistici…”, non dovendo però ancorare la propria valutazione, per esempio, alla soglia di povertà fissata dall’Istat annualmente ma accogliendo una nozione più ampia, anche secondo quanto suggerito dalle norme sovranazionali e da quelle provenienti dall’Unione Europea e dall’ordinamento internazionale.

E ciò, tenendo in specifica considerazione quanto disposto dalla recente Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 relativa ai salari minimi adeguati nell’Unione Europea, che “…convalida in più di una disposizione il riferimento in questa materia agli indicatori Istat, sia sul costo della vita sia sulla soglia di povertà, oltre che ad altri strumenti di computo e indicatori nazionali e internazionali…” e tiene conto “…anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali…”.

In conclusione, è dunque rimessa all’organo giurisdizionale la valutazione di compatibilità tra le disposizioni del CCNL di settore che prevedono una retribuzione minima e i parametri costituzionali della giusta retribuzione, che non possono essere mai violati.

Di conseguenza, laddove il Giudice ritenesse che le previsioni collettive contrastino coi princìpi stabiliti dall’articolo 36 della Costituzione, avrà l’obbligo di disapplicarle, sostituendole con una determinazione giudiziale del giusto salario minimo che rispetti i parametri costituzionali.

Di seguito si riportano i princìpi di diritto espressi dalla Corte:

“…1.- Nell’attuazione dell’art.36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.

2.- Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe.

3.- Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell’ambito dei propri poteri ex art. 2099,2° comma c.c., può fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022…”.

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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattare l’Avvocato Simona Santoro all’indirizzo mail avvocato@simonasantoro.it.