Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, con la recente sentenza del 18 gennaio 2021, condividendo la tesi difensiva sostenuta degli Avvocati Simona Santoro ed Emiliano Luca, ha accolto il ricorso proposto da una concorrente illegittimamente esclusa da una procedura ad evidenza pubblica, per l’affidamento di un pubblico servizio, non aver rispettato la clausola del bando che prevedeva, a pena di esclusione, la presentazione dei curriculum a corredo dell’offerta in forma anonima.

Il Collegio in particolare – dopo aver rilevato che “…seguendo la tesi secondo cui l’anonimato sarebbe stato prescritto al fine di non condizionare l’operato della commissione, si perviene a conseguenze del tutto irragionevoli..”ipotizza che la produzione dei curriculum in forma anonima sia stata prescritta “..per un chiaro eccesso di zelo, al fine di tutelare la “privacy” degli interessati..”.

E tuttavia, poiché la violazione della privacy degli interessati lede un interesse dei medesimi e non dell’Amministrazione, il TAR conclude nel senso che la succitata clausola di esclusione prevista dalla lex specialis “..si pone in contrasto con l’art. 83, ottavo comma, del decreto legislativo n. 50/2016, secondo cui: a) “i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti”; b) “dette prescrizioni sono comunque nulle”.

Come noto infatti, il Nuovo Codice degli Appalti, ispirandosi ai principi di massima partecipazione dei concorrenti alle gare pubbliche, ha disposto al succitato comma 8 dell’articolo 83 la tassatività delle cause di esclusione (principio invero già precedentemente introdotto dal secondo comma dell’articolo 4 del decreto legge 70/2011, che aveva modificato l’articolo 46 del decreto legislativo 163/2006, ossia il “vecchio” Codice degli appalti).

Tale principio, mira infatti a tutelare il favor partecipationis, il divieto di aggravio del procedimento, ed i principi di trasparenza e buon andamento codificati all’articolo 97 della Costituzione, anche nell’ottica di correggere la prassi amministrativa e giurisprudenziale precedentemente invalsa, che frequentemente sfociavano in esclusioni dalle gare d’appalto per violazioni puramente formali (risolvendosi la procedura di evidenza in una vera e propria “caccia all’errore”).

Il TAR ha quindi accolto la tesi difensiva della ricorrente, annullando gli atti con cui l’Amministrazione aveva disposto l’esclusione di quest’ultima dalla procedura.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattare l’Avvocato Simona Santoro all’indirizzo mail avvocato@simonasantoro.it.