“Pillola” pubblicata sul sito dello Studio Legale Scuderi Motta

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Terzo orso trovato senza vita nei boschi del Trentino. LNDC: “C'è il  sospetto che qualcuno si stia facendo giustizia da solo” – Terre Marsicane

Con la recente ordinanza numero 2918 del 14 luglio 2023 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dalle associazioni animaliste che hanno chiesto di sospendere l’ordine di abbattimento dell’orsa JJ4 (rinchiusa nella struttura del Casteller) e dell’orso MJ5 (ancora libero in natura), emesso dalla Provincia Autonoma di Trento.

I Giudici di Palazzo Spada hanno infatti rammentato come, alla stregua del quadro normativo sovranazionale (in primis  la Direttiva “Habitat”) nonché Costituzionale, la misura dell’abbattimento degli animali (peraltro appartenenti alle specie protette) costituisca una extrema ratio.

Pertanto, eventuali deroghe ai divieti di uccisione delle specie protette possono essere autorizzate solo “a condizione che non esista un’altra soluzione valida e nei soli limiti derivanti dai vincoli europei e internazionali”.

La protezione della vita degli animali gode infatti di una tutela rafforzata a cui si può derogare solo in presenza di condizioni che sono da interpretarsi in maniera rigorosa e restrittiva, secondo una logica graduata che risponda quindi al canone di proporzionalità.

Sulla scorta di ciò, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il provvedimento di abbattimento in questione esorbitasse “dal suddetto perimetro in quanto delibera l’abbattimento dell’animale senza avere adeguatamente valutato l’efficacia di misure intermedie idonee a salvaguardare l’incolumità pubblica senza sacrificare la vita dell’animale, bene giuridico oggi costituzionalmente protetto”.

L’asserita mancanza di adeguate strutture per l’accoglimento e la gestione di animali “problematici” non può infatti legittimare una misura che viola il principio di proporzionalità e che rischia di autorizzare un uso seriale, indiscriminato della decisione estrema e più cruenta che – come detto – deve costituire l’extrema ratio.

Anche l’allarme sociale destato dai drammatici episodi ultimamente occorsi, se legittima il rafforzamento delle misure preventive diverse dall’abbattimento, non può incidere sulle valutazioni dell’amministrazione che deve continuare ad ispirarsi rigorosamente ai già citati criteri di legge al fine di trovare il punto di equilibrio ispirato a proporzionalità.

Pertanto, essendo il provvedimento che dispone l’abbattimento dell’animale “sproporzionato e non coerente con le normative sovranazionali e nazionali che impongono l’adeguata valutazione di misure intermedie, ferma restando la disposta captivazione a tutela della sicurezza pubblica”, il Consiglio di Stato ne ha disposto la sospensione, sollecitando il TAR Trento di fissare con sollecitudine l’udienza di merito.

La “palla” pertanto adesso passa al TAR, che si dovrà esprimere quanto prima sulla legittimità dell’ordine di abbattimento.

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