Il 10 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge numero 121, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, con vigore dall’11 settembre 2021.

Tra le principali novità introdotte dal decreto, vi sono alcune modifiche al Codice della Strada, molte delle quali riguardano la sosta dei veicoli, la riserva di parcheggi in favore di determinate categorie di persone, l’innalzamento delle sanzioni per occupazione abusiva di stalli riservati, l’ingrandimento della “sagoma limite” per autoarticolati e autosnodati, etc.

Vediamole insieme.

 

Parcheggi rosa: soddisfazione del comitato di coordinamento della Consulta delle DonneNuovi stalli di sosta riservati al parcheggio.

Viene modificato l’articolo 7 del Codice della strada (concernente la regolamentazione della circolazione nei centri abitati) mediante l’estensione della possibilità per i Comuni di riservare stalli di sosta, a carattere permanente o temporaneo, oltreché ai veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità, anche:

  • ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età fino a 2 anni, muniti di contrassegno speciale (il cd. “permesso rosa”);
  • ai veicoli elettrici;
  • ai veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
  • ai veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite

 

Permessi rosaPetizione · Parcheggi rosa a Torino. · Change.org

Viene introdotto l’articolo art. 188 bis, rubricato “Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni”.

In favore di tali soggetti, come visto, i Comuni possono riservare e allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento.

 Per usufruirne, le donne in stato di gravidanza, ovvero i genitori con un bambino di età non superiore a 2 anni, devono essere autorizzati dal comune di residenza, che rilascerà un “permesso rosa”, nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento.

Chi usufruisce delle strutture in parola senza avere l’autorizzazione prescritta, ovvero ne faccia uso improprio, sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 87 euro a 344 euro.

E’ prevista una sanzione da euro 42 a euro 173 anche per chi, pur avendone diritto, usa dette strutture non osservando le condizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione.

 

Divieto di sosta, i residenti scrivono al sindaco - Senigallia - CentroPagina - Cronaca e attualità dalle Marche

Estensione del divieto di sosta.

Viene esteso il divieto di sosta tanto agli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico, che agli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età fino a 2 anni muniti di permesso rosa.

 

 

 

Parcheggi per persone con disabilità.

Sono previsti incentivi ai Comuni per consentire la sosta gratuita nelle strisce blu alle persone con disabilità, munite di contrassegno, nel caso lo stallo riservato risulti occupato.

 

Rafforzamento delle sanzioni.

Il decreto prevede poi un rafforzamento delle sanzioni per chi occupa gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli.

Tali violazioni comportano infatti la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli.

Chi viola il divieto di sosta nelle aree pedonali urbane, sarà tenuto a pagate una sanzione da 41 a 168 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 87 a 344 euro per i restanti veicoli.

Viene poi aumentata la sanzione per chi usufruisce delle strutture previste per consentire e agevolare la mobilità delle persone invalide, senza avere l’autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio, prevedendo il pagamento di una somma da 168 a 672 euro.

Vengono infine aumentate anche le sanzioni per coloro che utilizzino i detti spazi essendo in possesso della prescritta autorizzazione, tuttavia ne travalichino condizioni e limiti, la nuova sanzione è compresa in un intervallo tra 87 e 344 euro.

 

Sagome autoarticolati e autosnodati e certificato di primo soccorso.

Si segnalano infine la modifica dell’art. 61 in materia di “Sagoma limite”, che viene ingrandita con riferimento agli autoarticolati e agli autosnodati, e l’introduzione dell’obbligo di frequenza di un corso di formazione di primo soccorso per conseguire il certificato di abilitazione professionale (art. 116).

 

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