Il Tribunale del Lavoro di Catania, con la recente sentenza del 14 aprile 2022, condividendo la tesi difensiva sostenuta dagli Avvocati Simona Santoro ed Emiliano Luca, ha accolto il ricorso avanzato da un dirigente medico nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, la quale aveva illegittimamente omesso il pagamento al ricorrente dell’indennità di sostituzione di Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa di un presidio ospedaliero del distretto dell’ASP

Cercasi Dirigente Medico per l'ospedale San Martino di Mede - Prima PaviaIl ricorrente, in particolare, aveva ricevuto dall’ASP il conferimento dell’incarico di sostituzione di dirigente dell’unità operativa complessa di medicina generale di un presidio dell’Azienda che – inzialmente previsto per sei mesi – si era di fatto prorogato, per esigenze della medesima Azoenda, per quasi due anni.

Tuttavia l’ASP, nonostante l’effettivo espletamento dell’incarico e la continuatività dello stesso, aveva pagato al ricorrente solo sei mesi dell’indennità all’uopo prevista dal CCNL di categoria, omettendo di versare quanto dovuto per l’ulteriore periodo di lavoro svolto.

Il Trubunale, accogliendo la tesi difensiva del medico e superando le labiali difese dell’ASP resistente, dopo aver istruito la causa, ha sancito il diritto dello stesso a percepire l’indennità sostitutiva per lo svolgimento continuativo dell’incarico di dirigente responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero in questione, condannando l’ASP alla corresponsione delle somme a tale titolo dovute al medico nonché alla refusione delle spese di lite.

Il Giudice ha in particolare osservato che “.. dagli atti di causa è emerso che il ricorrente ha espletato l’incarico di Dirigente
responsabile della Unità Operativa Complessa di Medicina Generale …per un periodo complessivo superiore ai due mesi e senza interruzioni. Dall’esame delle buste paga prodotte in atti si evince inoltre che il ricorrente nel periodo ricompreso tra il mese di luglio 2010 e il mese di ottobre 2010 ha beneficiato dell’indennità sostitutiva di cui all’art. 18, comma 7, CCNL dirigenti medici e veterinari .. mentre nel successivo lasso di tempo e sino alla cessazione dall’incarico non ha percepito la liquidazione dell’indennità sostitutiva del personale dirigente, che pure gli sarebbe spettata per l’esercizio di tali funzioni sulla base dei principi sopra enunciati e sulla base di quanto stabilito nella delibera …. Ora, a fronte dell’allegazione e della dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto all’indennità sostitutiva, l’Azienda resistente non ha dimostrato il fatto estintivo della corresponsione della chiesta indennità…”

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattare l’Avvocato Simona Santoro all’indirizzo mail avvocato@simonasantoro.it.