Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, con la recentissima sentenza del 12 gennaio 2021, condividendo la tesi difensiva sostenuta degli Avvocati Simona Santoro ed Emiliano Luca, difensori della ditta aggiudicataria di un pubblico servizio, ha respinto il ricorso con cui la controinteressata ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, deducendo l’asserita violazione, da parte della stazione appaltante, del principio di segretezza delle offerte e del divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica.

Il Collegio in particolare – dopo aver rilevato che il principio di segretezza dell’offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche e il conseguente divieto di commistione delle stesse, risponde all’esigenza di evitare qualsiasi condizionamento, anche solo potenziale, del giudizio del seggio di gara consentendo allo stesso di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza dell’offerta basata solo sull’elemento economico ed è funzionale ad assicurare l’autonomia e imparzialità dell’apprezzamento discrezionale dell’offerta tecnica (cfr, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392) – ha affermato che, proprio in coerenza con tale finalità, il divieto di commistione non va inteso in senso assoluto, bensì relativo, con indagine da condurre in concreto (e non in astratto, come nel caso in esame) ed in riferimento alla verifica sostanziale (e non meramente formale) di elementi idonei a condizionare la commissione di gara.

Il TAR ha quindi accolto la tesi difensiva della ditta aggiudicatrice, la quale aveva rilevato come, nel caso in esame – attesa la sussistenza di una rigida predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio sia all’offerta tecnica, sia all’offerta economica – fosse del tutto preclusa all’amministrazione alcuna valutazione discrezionale, con conseguente azzeramento del rischio di condizionamento dal dato economico.

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