La Sezione Imprese del Tribunale Civile di Catania, con la recente sentenza dell’11 gennaio 2022, condividendo la tesi difensiva sostenuta degli Avvocati Simona Santoro ed Emiliano Luca, ha accolto il ricorso cautelare avanzato da un socio di srl per l’accesso alla documentazione sociale, non esibita dalla Società.

Diritto di ispezione dei libri sociali di una Srl

In particolare, con giudizio avanzato ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, parte ricorrente ha chiesto che fosse ordinato alla società resistente l’esibizione di tutti i documenti e scritture contabili indicate in ricorso, che la società si era inspiegabilmente rifiutata di esibire (non esitando la richiesta di accesso puntualmente inviata dal socio).

Il Tribunale, accogliendo la tesi difensiva del socio, ha sancito il diritto dello stesso di accedere alla documentazione sociale richiesta ed ha quindi ordinato alla società di esibire al socio tutta la documentazione richiesta, condannando altresì quest’ultima alla refusione delle spese di lite.

Il provvedimento in oggetto merita un breve commento, per l’importanza dell’iter logico-giuridico seguito dal Giudice nella decisione, nonché dell’approfondito esame in esso condotto delle questioni giuridiche inerenti il diritto del socio non amministratore di srl di accedere alla documentazione sociale della società, ai sensi dell’articolo 2476 del codice civile.

Sul punto il Tribunale – dopo aver rilevato che “..il nuovo testo dell’art. 2476, comma II, c.c. attribuisce ai soci non partecipanti all’amministrazione, in virtù della sola qualifica di socio, un ampio potere di controllo, mediante la previsione del “diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri  sociali ed i documenti relativi all’amministrazione..” – ha in primis precisato che “..oggetto di controllo sono non soltanto i libri sociali, ma tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari..”.

E ciò in quanto “..il riferimento normativo ai “documenti relativi all’amministrazione” risulta in sé idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo/contabile da quella più prettamente commerciale, per la quale anzi l’esigenza di controllo può essere talora anche maggiore, coinvolgendo oltre all’interesse individuale all’informazione sugli affari sociali anche il controllo di regolarità e correttezza dell’amministrazione..”.

Il Giudice inoltre – confermando l’ormai granitico orientamento giurisprudenziale sul punto – ha precisato che tale diritto di controllo è azionabile anche in via cautelare col ricorso ex art. 700 c.p.c. “..essendo evidente il grave e irreparabile danno che può derivare al socio dal mancato accesso ai documenti sociali, con tutte le conseguenze che ciò comporta in tema di compressione dei suoi diritti di impugnativa di atti viziati e/o di azione nei confronti degli amministratori..”.

Sul punto – dopo aver evidenziato come parte ricorrente avesse adeguatamente indicato e comprovato, a sostegno del periculum in mora, il proprio interesse ad avere contezza dei documenti relativi all’attività di gestione – il Tribunale precisa ulteriormente che “..la tutela  cautelare del diritto al controllo non presuppone una finalità diversa ed ulteriore, come qualcosa di altro rispetto al controllo in quanto tale, l’urgenza del controllo coinvolgendo semmai (per non tradursi in una urgenza in re ipsa destinata automaticamente a far  coincidere il provvedimento cautelare con la stessa decisione di merito) l’apprezzamento delle prospettazioni delle parti in relazione all’entità e qualità dei documenti che si assumono non messi a disposizione (onde non potrebbe ravvisarsi urgenza nella mancata messa a disposizione di documenti di secondaria o minima importanza e rispetto ai quali il ricorrente non profilasse un adeguato interesse alla immediata  consultazione)..”.

Il Giudice poi, dà atto che l’unico contrasto giurisprudenziale registrabile in materia è quello relativo all’ulteriore diritto da parte del socio di estrarre copia degli atti consultabili “..facoltà che alcuni affermano ( T. Ivrea 4.7.2005), altri negano (T. Chieti 31.5.2005; T. Milano 30.11.2004; T. Parma 25.10.2004), per la verità – si ritiene – poco coerentemente con i principi generali sopra sanciti…”.

Secondo il Tribunale tuttavia, tale contrasto va risolto del senso di riconoscere al socio tale diritto di estrazione di copia della documentazione, atteso che “…limitare il diritto all’informazione alla sola visione degli stessi, senza la possibilità di estrarne copia ed esaminarli quindi con la dovuta ponderazione, può facilmente frustrare in concreto il fondamentale diritto al controllo che la legge riconosce in modo così ampio ed incondizionato al singolo socio..” (e ciò, in particolare quando l’accesso riguarda a complessi documenti contabili ovvero ad una copiosa serie di atti di gestione, quali fatture, missive, contratti ecc).

Sul punto rileando altresì che anche “..la più limitativa norma dettata in tema di società per azioni – art. 2422 cc – riconosce espressamente il diritto di estrarre copia dei libri sociali consultabili e che, d’altra parte, la facoltà riconosciuta dall’art. 2476, comma II c., c.c. al socio di srl di farsi assistere e/o delegare un professionista implica necessariamente una valutazione di congruità e necessità di un attento e competente esame della documentazione, che solo l’estrazione di copia può in concreto garantire appieno..”.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattare l’Avvocato Simona Santoro all’indirizzo mail avvocato@simonasantoro.it.