Quesito: Considerata la consueta applicazione nei contratti pubblici dell’istituto della “penale” a carico dell’imprenditore precisare la natura – sanzionatoria, reintegratoria e/o risarcitoria – della penale stessa a tal proposito distinguendo tra contratti di appalto e convenzioni accessive alla concessione di servizio pubblico, traendo altresì dalle precedenti precisazioni e distinzioni le relative conseguenze in termini di competenza giurisdizionale.

Con la clausola penale, in diritto civile, «si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione » (articolo 1382, comma 1 del codice civile). La penale produce un effetto tipico secondo cui è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (articolo 1382, comma 2 del codice civile), ed un «effetto naturale»1 di «limitare il risarcimento alla prestazione promessa» (articolo 1382, comma 1 del codice civile) qualora non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (intendendo per ulteriore quel danno, effettivamente prodottosi, provato ed accertato, il cui ammontare ecceda i limiti dell’ importo dedotto nella clausola). La penale può essere prevista per l’inadempimento o per il ritardo nell’adempimento ma, unicamente in quest’ultimo caso, se ne consente la cumulabilità con la prestazione oggetto del contratto (ex articolo 1383 del codice civile). Ciò significa che il creditore, qualora invochi l’operatività della clausola penale in virtù dell’inadempimento del debitore, non può poi chiedere allo stesso di adempiere la prestazione prevista dal contratto (sempre se non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore).

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