Cos’è il TFR

TFR è l’acronimo con cui viene indicato il Trattamento di Fine Rapporto (noto anche come “buonuscita” o “liquidazione”), ossia quella somma di denaro cui ha diritto il lavoratore titolare di un rapporto di lavoro subordinato in ogni caso in cui cessi il suo rapporto di lavoro.

Ogni lavoratore infatti, negli anni in cui è occupato, matura mensilmente e secondo una dettagliata disciplina normativa, una parte della retribuzione che viene accantonata per poi essere erogata al termine del rapporto lavorativo.

Può tuttavia accadere che il lavoratore abbia bisogno di ottenere in anticipo tale emolumento, ad esempio per sopperire a bisogni improvvisi e/o spese impreviste (un’importante operazione chirurgica, l’acquisto di un immobile ove abitare, etc..).

 

Può in tali casi il dipendente chiedere l’anticipo del TFR?

Requisiti e condizioni per richiedere l’anticipo del TFR.

L’anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto costituisce un vero e proprio diritto che viene riconosciuto al lavoratore, laddove sussistano le motivazioni e le condizioni specifiche previste dalla legge.

In particolare l’articolo 2021 del codice civile, nello stabilire i requisiti in presenza dei quali il lavoratore può procedere alla richiesta dell’anticipo del TFR, dispone:

  •  – al comma 6 che: “Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta”;
  • – al comma 8 che: “..la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile..”;
  • – al comma 9 che: “l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto”.

Dalla lettura del dettato normativo emerge quindi che i requisiti necessari per poter chiedere al datore di lavoro un anticipo del TFR siano:

  • – il prestare servizio presso il datore a cui si fa domanda da almeno 8 anni;
  • – la costanza del rapporto di lavoro nel momento in cui si richiede l’anticipo.

 

Quanto ai limiti della richiesta, la norma prevede che l’anticipo del TFR:

  • – non può superare il 70% di quello che sarebbe il Trattamento di Fine Rapporto in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  • – può essere richiesto solo per far fronte e spese sanitarie straordinarie, previo riconoscimento delle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
  • – può essere richiesto solo una volta durante il rapporto lavorativo;
  • – deve (chiaramente) essere detratto dalla “buonuscita” finale.

Occorre poi sottolineare che la richiesta di anticipo del TFR può essere richiesta anche laddove sussista necessità di dover sostenere delle spese nei periodi in cui il lavoratore beneficia dei congedi parentali e per la sua formazione (così come previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 151/2001 e art. 7 della Legge 53/2000), dei periodi di congedo facoltativo dopo la nascita di un figlio, per il conseguimento di un titolo e per la partecipazione ad attività formative.

 

I limiti per il datore di lavoro.

Lo stesso articolo 2120 del codice civile, al comma 7, prevede altresì che: “le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti”.

Il datore di lavoro pertanto non può soddisfare richieste solo nel rispetto della percentuale annuale del 10 per cento degli aventi titolo e in ogni caso in misura non superiore al 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

 

I limiti soggettivi.

Per quanto riguarda invece i limiti soggettivi dell’anticipo del TFR, occorre ricordare che non hanno diritto a questo trattamento (e non possono quindi farne richiesta) i dipendenti pubblici, i dipendenti di aziende private che si trovano in una condizione di crisi e i lavoratori che hanno contratto dei debiti per i quali hanno una cessione del quinto in corso al momento della richiesta.

 

Condizioni migliorative dei CCNL e dei patti individuali.

L’ultimo comma dell’articolo 2021 del codice civile individua infine una “norma di salvaguardia” che consente tanto ai contratti collettivi nazionali quanto ai contratti individuali di prevedere delle condizioni migliorative relative alla concessione dell’anticipo del TFR, prevedendo altresì che i contratti collettivi possono anche stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.

Pertanto, qualora un lavoratore si trovi in situazioni di difficoltà e intenda chiedere un anticipo del proprio TFR, è sempre bene che verifichi che cosa prevede sul punto il proprio CCNL, perché tra le ragioni per la sua concessione ce ne potrebbero essere anche di ulteriori rispetto a quelle previste dal codice civile.

 

Come si richiede l’anticipo del TFR

L’anticipo del TFR va richiesto per iscritto al proprio datore di lavoro, indicando i propri dati anagrafici e recapiti, i dati e i recapiti dell’azienda datrice, la durata del rapporto di lavoro, le ragioni per le quali chiede l’anticipazione con la relativa documentazione di supporto con la precisazione di non avere mai beneficiato di tale trattamento.

 

 

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