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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Catania, Sezione Quarta – con la recente sentenza del 26 gennaio 2026 ha accolto il ricorso proposto da una candidata al profilo di logopedista, difesa dagli Avvocati Simona Santoro e Francesco Giuseppe Marino, annullando la graduatoria approvata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per il conferimento di incarichi a tempo determinato.

La vicenda

La ricorrente aveva partecipato a un avviso pubblico straordinario, per soli titoli, indetto dall’ASP di Catania per la formazione di una graduatoria di logopedisti da utilizzare per eventuali incarichi a tempo determinato nelle varie unità operative aziendali.

All’esito della procedura, l’Azienda aveva approvato la graduatoria, collocando la candidata in posizione non utile e valorizzando in modo difforme i titoli dichiarati dai concorrenti.

Tra le censure sollevate, oltre ai profili di disparità di trattamento nella valutazione dei titoli, assumeva rilievo decisivo la mancata nomina della Commissione di valutazione, in violazione del regolamento interno dell’ASP.

Il regolamento aziendale, infatti, prevede in modo chiaro che per il conferimento di incarichi a tempo determinato debba essere costituita una Commissione di tre esperti, con funzioni di verifica dei requisiti, valutazione dei titoli ed eventuali colloqui, nominata con provvedimento del Direttore Generale.

Nel caso di specie, l’ASP aveva invece attribuito la valutazione dei titoli a un solo dirigente, con il supporto di un’unità amministrativa, senza alcun atto formale di nomina collegiale.

La decisione del TAR

Il TAR ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari dell’Amministrazione (difetto di giurisdizione, carenza di interesse e improcedibilità per scadenza della graduatoria), riconoscendo:

  • la giurisdizione del giudice amministrativo ogni volta che si controverte su una procedura comparativa con graduatoria di merito, anche per il conferimento di incarichi a tempo determinato;

  • la sussistenza dell’interesse a ricorrere, poiché la graduatoria non era legata a un numero fisso di posti già coperti, ma rimaneva utilizzabile dall’ASP per future esigenze di organico;

  • la persistenza dell’interesse anche oltre il termine annuale di validità, potendo la graduatoria essere utilizzata in casi eccezionali e per motivate esigenze, come previsto dallo stesso regolamento aziendale.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata costituzione della Commissione, qualificando tale omissione come “vizio macroscopico” idoneo a travolgere l’intera procedura.

Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di composizione delle commissioni giudicatrici, il TAR ha osservato che:

  • la violazione delle regole sulla composizione può condurre all’azzeramento della procedura quando si tratti di vizi così gravi da incidere in modo diretto sul buon andamento e sull’imparzialità della selezione;

  • nel caso concreto, l’ASP ha disatteso il proprio regolamento interno e ha “obliterato il valore della collegialità”, che rappresenta garanzia essenziale di imparzialità nelle valutazioni discrezionali e tecniche.

Per questa ragione assorbente, il Tribunale ha accolto il ricorso e ha annullato la deliberazione di approvazione della graduatoria.

L’Azienda è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente.

Il rilievo della sentenza

La pronuncia del TAR Catania ribadisce l’importanza del rispetto delle regole concorsuali e della collegialità delle Commissioni anche negli avvisi pubblici per soli titoli e per incarichi a tempo determinato, settori spesso percepiti come “meno garantiti” rispetto ai concorsi a tempo indeterminato.

Il caso conferma che le procedure di reclutamento nel servizio sanitario devono svolgersi nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, par condicio e buon andamento, a tutela dei professionisti che partecipano alle selezioni e, in ultima analisi, della qualità del servizio reso ai cittadini.

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Per informazioni o consulenze in materia di concorsi e avvisi pubblici nel settore sanitario è possibile contattare l’Avvocato Simona Santoro all’indirizzo mail avvocato@simonasantoro.it.