Richiedi maggiori informazioni
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Quinta, con una recente sentenza, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avvocati Simona Santoro ed Emiliano Luca, ha accolto il ricorso proposto da un candidato con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), annullando gli atti con cui l’Amministrazione gli aveva precluso la prosecuzione del concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria.
Passaggio decisivo della vicenda è stata la vittoria in appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato (Sez. VII, ordinanza n. 3444 del 22 settembre 2025).

La vicenda
Il candidato, pur avendo tempestivamente richiesto tempi aggiuntivi e strumenti compensativi con idonea certificazione sanitaria – come previsto dalla legge n. 170/2010 e dall’art. 3, comma 4-bis, del D.L. n. 80/2021 – aveva dovuto sostenere la prova scritta senza alcuna misura, mancando di poco la soglia minima di superamento.
Respinta l’istanza cautelare in primo grado, lo Studio ha proposto appello al Consiglio di Stato che, all’esito di apposita istruttoria, ha accertato che la richiesta era stata trasmessa all’indirizzo indicato dalla stessa Amministrazione, che l’aveva ricevuta e protocollata, e ha quindi ordinato la ripetizione della prova scritta con le misure compensative.
Il candidato l’ha superata ed è stato ammesso alla prova orale.
Il provvedimento del Tribunale
Con la sentenza in commento il TAR ha definito il merito accogliendo integralmente il ricorso: la mancata concessione delle misure ritualmente richieste vizia la legittimità della prova scritta sostenuta dal candidato.
Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati, l’obbligo per l’Amministrazione di attribuire al ricorrente tutti i vantaggi derivanti dal superamento del concorso e la condanna alle spese di lite, che si aggiungono a quelle già liquidate in fase cautelare.
Il rilievo del provvedimento
Gli strumenti compensativi e i tempi aggiuntivi non costituiscono un vantaggio, ma uno strumento di riequilibrio, che garantisce ai candidati con DSA condizioni di effettiva parità: il relativo diritto, una volta ritualmente esercitato, non può essere vanificato da contestazioni formali dell’Amministrazione, e la sua violazione travolge la prova sostenuta in condizioni di svantaggio.
La tutela cautelare ha inoltre consentito al candidato di ripetere la prova e proseguire il concorso senza attendere il giudizio di merito, evitando che una decisione favorevole giungesse a procedura ormai esaurita.
*****
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personale dell’Avvocato Simona Santoro (avvocato@simonasantoro.it).


