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Il Tribunale di Catania – Quinta Sezione Civile, con un recente provvedimento, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avvocati Simona Santoro e Francesco Giuseppe Marino, ha accolto il ricorso cautelare per sequestro conservativo proposto nell’interesse del cliente assistito dallo Studio, autorizzando il vincolo sui beni della società costruttrice fino alla concorrenza dell’importo necessario al ripristino dei gravi vizi dell’immobile acquistato.

Cos’è il sequestro conservativo
Il sequestro conservativo è una misura cautelare disciplinata dall’art. 671 c.p.c., mediante la quale il creditore che abbia fondato motivo di temere che il debitore disperda o distragga i propri beni può ottenere, in via d’urgenza, il vincolo giuridico su beni mobili, immobili, somme di denaro e crediti verso terzi di pertinenza del debitore, fino alla concorrenza del credito vantato.
Il provvedimento è concesso dal giudice quando ricorrono due requisiti fondamentali: il fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza del credito, e il periculum in mora, vale a dire il fondato timore che, nelle more del giudizio di merito, il patrimonio del debitore possa risultare insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
Il sequestro conservativo svolge dunque una funzione di garanzia anticipatoria: blocca il patrimonio del debitore sin dalle prime fasi della controversia, impedendo che lo stesso venga svuotato o disperso prima che intervenga la sentenza definitiva, e assicurando così che il credito del ricorrente possa trovare concreta soddisfazione all’esito del giudizio ordinario.
La vicenda
Il cliente da noi assistito aveva acquistato un’unità immobiliare di nuova costruzione — presa in consegna previo pagamento del prezzo — riscontrando, una volta preso possesso del bene, la presenza di numerosi e gravi vizi costruttivi che rendevano l’immobile del tutto difforme rispetto a quanto contrattualmente promesso.
I vizi, puntualmente accertati e documentati in una perizia tecnica giurata redatta da un ingegnere incaricato dalla parte, riguardavano aspetti sostanziali dell’immobile: la mancata installazione dell’impianto solare termico, la realizzazione di pareti interne in cartongesso anziché in laterizio, il mancato completamento delle finiture esterne ed impiantistiche, la difformità dell’impianto elettrico rispetto alle normative e al progetto, la mancata installazione delle linee vita sulla copertura, difetti di costruzione della fondazione con vespaio areato, un isolamento termico esterno non eseguito a regola d’arte, nonché la presenza di tubi in amianto e rifiuti di cantiere interrati nel terreno di pertinenza.
La perizia giurata stimava i costi complessivi di ripristino in una somma significativa superiore ai quarantamila euro oltre IVA.
Dal bilancio della società costruttrice emergeva, nel contempo, una situazione patrimoniale preoccupante: un patrimonio netto esiguo a fronte di un’esposizione debitoria di oltre trecentomila euro e disponibilità liquide assai modeste, tali da far sorgere il concreto timore di un’incapienza futura.
Di fronte a questo quadro, si è proceduto a proporre ricorso cautelare per sequestro conservativo, volto a vincolare in via d’urgenza il patrimonio della società costruttrice, a garanzia del credito risarcitorio del cliente.
Il provvedimento del Tribunale
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, esaminati gli atti, ha ritenuto pienamente sussistenti entrambi i requisiti di legge per la concessione della misura cautelare.
Quanto al fumus boni iuris, il Tribunale ha condiviso le risultanze della perizia tecnica giurata, ritenendola puntuale e condivisibile nella descrizione della pluralità di vizi e difformità riscontrati.
Quanto al periculum in mora, il Giudice ha ritenuto che la grave situazione patrimoniale della società resistente — con un patrimonio netto di appena ventimila euro a fronte di oltre trecentomila euro di debiti e disponibilità liquide assai contenute — fosse tale da ingenerare il fondato timore di un aggravamento della situazione patrimoniale, idoneo a compromettere la capienza del patrimonio sociale e, quindi, la concreta solvibilità della società, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civile n. 2081/2002).
Il Tribunale ha pertanto:
- Accolto il ricorso cautelare nei confronti della società costruttrice;
- Autorizzato il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili, somme di denaro e crediti verso terzi della società, fino alla concorrenza dell’importo stimato per il ripristino dei vizi, oltre IVA.
Il rilievo del provvedimento
Il caso illustra con chiarezza l’importanza di agire tempestivamente e strategicamente quando, dopo l’acquisto di un immobile di nuova costruzione, emergono vizi costruttivi rilevanti.
Il ricorso per sequestro conservativo rappresenta uno strumento di tutela cautelare fondamentale: consente di bloccare subito il patrimonio del debitore, scongiurando il rischio — concreto e documentabile — che la società costruttrice, in difficoltà economica, non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni risarcitorie al momento della sentenza definitiva.
Il provvedimento conferma, inoltre, che la solidità della documentazione tecnica — a partire dalla perizia giurata — e la tempestività dell’azione legale sono elementi decisivi per ottenere la tutela cautelare.
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Per informazioni o consulenze in materia di vizi costruttivi, compravendita immobiliare e misure cautelari, è possibile contattare l’Avvocato Simona Santoro all’indirizzo mail avvocato@simonasantoro.it.


