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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Prima), con sentenza pubblicata il 15 luglio 2026, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avvocati Simona Santoro e Francesco Giuseppe Marino, ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto nei confronti dell’Università degli Studi di Catania per l’esecuzione di un’ordinanza di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. e di una sentenza di annullamento con effetto conformativo.

Il TAR ha ordinato all’Ateneo l’integrale esecuzione dell’ordinanza di accesso, nominando sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento; quanto alla sentenza – eseguita dall’Ateneo solo in corso di giudizio – ha riconosciuto la soccombenza virtuale dell’Amministrazione per la tardiva esecuzione, condannandola alle spese di giudizio.

La vicenda

Il ricorrente aveva già ottenuto dal TAR, nel precedente giudizio, un’ordinanza ex art. 116 c.p.a. che ordinava all’Ateneo l’ostensione degli atti relativi alla valutazione della propria istanza di convalida dei CFU e abbreviazione di carriera, nonché una sentenza che, annullando gli atti impugnati, disponeva la rivalutazione dell’istanza nel rispetto dell’effetto conformativo della decisione.

L’Università, tuttavia, aveva osteso solo parte dei documenti, non aveva corrisposto le spese liquidate nell’ordinanza e, malgrado formale diffida, non aveva riavviato il procedimento di rivalutazione.

Solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza l’Ateneo ha comunicato l’avvio del procedimento – peraltro sospendendolo – concludendolo a oltre cinque mesi e mezzo dalla pubblicazione della sentenza.

Il provvedimento del Tribunale

Il TAR ha affermato tre importanti principi:

– le sentenze del giudice amministrativo sono immediatamente eseguibili anche prima del passaggio in giudicato (art. 112, comma 2, lett. b, c.p.a.): la mancanza del giudicato non giustifica l’inerzia dell’Amministrazione, che ha l’obbligo di attivarsi tempestivamente; il ritardo ingiustificato fonda la soccombenza virtuale, con condanna alle spese anche quando il provvedimento sopravvenga in corso di giudizio;

– l’ordine di esibizione documentale non può dirsi eseguito con un’ostensione parziale: se l’Amministrazione assume che taluni atti non esistano, occorre una formale attestazione del Direttore generale circa l’inesistenza o indisponibilità dei documenti, non bastando una mera dichiarazione difensiva;

– a garanzia dell’effettività della tutela, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora il Commissario ad acta – nella specie individuato nel Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MUR – che provvederà in via sostitutiva ove l’Ateneo non adempia nei 30 giorni assegnati.

L’Università è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, che si aggiungono a quelle liquidate nei precedenti provvedimenti.

Il rilievo del provvedimento

La pronuncia conferma che le decisioni del giudice amministrativo non possono restare lettera morta: il giudizio di ottemperanza è lo strumento che assicura l’effettività della tutela, imponendo all’Amministrazione tempi certi, attestazioni formali e, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta.

E anche quando l’Amministrazione adempie in corso di causa, il ritardo non resta senza conseguenze: la soccombenza virtuale comporta comunque la condanna alle spese.

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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail dell’Avvocato Simona Santoro (avvocato@simonasantoro.it)