Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati: si tratta dell’accesso civico semplice, esercitabile da ogni cittadino mediante una semplice richiesta all’amministrazione.

Il cittadino inoltre può chiedere all’amministrazione anche dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti per legge ad obbligo di pubblicazione pubblicare, esercitando il suo diritto all’accesso generalizzato (o accesso FOIA).

Accesso civico Vs Privacy: no all'ostensione del condono edilizio - Paradigma srlDopo che la richiesta di accesso viene inviata all’ufficio amministrativo che detiene i dati, le informazioni o i documenti cui si vuol accedere, l’amministrazione ha l’obbligo di rispondere nel termine di 30 giorni, emettendo un provvedimento espresso e motivato.

La richiesta di accesso civico può essere denegata dalla P.A. nel caso in cui sia necessario tutelare o un particolare interesse pubblico (ad esempio la pubblica sicurezza) o privato (ad esempio la protezione dei dati personali).

Nei casi di diniego parziale o totale all’accesso o in caso di mancata risposta allo scadere del termine, il richiedente può presentare una istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide entro 20 giorni dalla richiesta di riesame.

Se anche tale rimedio non risulta efficace, il cittadino può ricorrere al Tribunale Amministrativo.

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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattare l’Avvocato Simona Santoro all’indirizzo mail avvocato@simonasantoro.it.