Capriata, Trabeazione, ArchitetturaIl Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, con una recente sentenza, condividendo la tesi difensiva degli Avvocati Simona Santoro ed Emiliano Luca, ha accolto il ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento serbato da un Comune sulla istanza con cui i ricorrenti hanno chiesto l’attivazione dei poteri sanzionatori e repressivi spettanti all’amministrazione, a fronte di un abuso edilizio commesso dal vicino.

I ricorrenti in particolare, avendo scoperto che il proprietario dell’immobile limitrofo al loro aveva commesso importanti abusi edilizi (peraltro accertati in prima battuta dal Comune che era tuttavia successivamente rimasto inerte), avevamo avanzato all’amministrazione un’apposita istanza repressiva con la quale invitavano il Comune a concludere il procedimento repressivo già avviato.

Non avendo avuto riscontro, i ricorrenti hanno proposto ricorso, chiedendo al TAR di condannare l’amministrazione a provvedere sulla loro istanza, concludendo quindi il procedimento in breve tempo.

Il Collegio, in accoglimento delle censure mosse dai ricorrenti, ha ritenuto sussistente in capo all’amministrazione l’obbligo di provvedere sull’istanza presentata dai ricorrenti, affermando che “…La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi da parte dell’organo preposto, può ricorrere avverso l’inerzia e può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente…”.

Il TAR ha poi precisato che “…Tale orientamento, peraltro, non confligge l’altro, di carattere generale, per il quale le istanze sollecitatorie dell’esercizio della potestà di autotutela non fanno sorgere nell’amministrazione l’obbligo di provvedere rilevante ai fini dell’esercizio dell’azione di cui all’art. 21 bis poiché nella materia edilizia l’obbligo dell’amministrazione di vigilare sorge direttamente dalla legge (art. 27 D.P.R. 380/2001)…”.

Pertanto, accogliendo il ricorso, il TAR Catania ha ordinato al Comune di definire il procedimento “…mediante l’adozione di un provvedimento espresso (positivo ovvero, negativo e in tale ultimo caso con l’indicazione delle ragioni inerenti l’impossibilità di reprimere l’abuso medesimo)..”, nominando altresì un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, e condannando l’amministrazione alla refusione delle spese di lite.

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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattare l’Avvocato Simona Santoro all’indirizzo mail avvocato@simonasantoro.it.