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La Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Catania, con decreto del giugno 2026, ha accolto il ricorso da noi proposto nell’interesse di una socia di una società a responsabilità limitata, disponendo l’ispezione giudiziale della società ai sensi dell’art. 2409 del codice civile.

Cos’è il procedimento ex art. 2409 c.c.
L’art. 2409 del codice civile è uno strumento di tutela tipicamente a disposizione dei soci di minoranza: consente a chi detiene almeno il 10% del capitale sociale di rivolgersi direttamente al Tribunale quando vi siano fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori, tali da poter arrecare danno alla società.
Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione — non di una causa ordinaria — che il Tribunale istruisce in camera di consiglio, sentite le parti, e che può concludersi con diversi provvedimenti: dalla semplice ispezione giudiziale fino alla revoca dell’organo amministrativo e alla nomina di un amministratore giudiziario, a seconda della gravità delle irregolarità accertate.
È uno strumento potente ma selettivo: il Tribunale non si sostituisce alle valutazioni di merito degli amministratori, ma interviene quando le irregolarità siano specifiche, obiettive, attuali e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale.
La vicenda
La socia assistita dagli Avvocati Santoro e Luca deteneva il 25% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata attiva nel settore della gestione di impianti sportivi.
Nel corso degli anni, la gestione dell’amministratore unico aveva generato crescenti preoccupazioni: difficoltà nell’ottenere informazioni trasparenti sull’andamento economico, perdite reiterate non affrontate con i dovuti provvedimenti e bilanci che, a un’analisi tecnica, rivelavano gravi anomalie contabili.
Incaricata una commercialista di fiducia per un’analisi della documentazione, sono emerse due irregolarità di rilievo:
1. Omessa imputazione degli ammortamenti (2022–2024). Per tre esercizi consecutivi, l’organo amministrativo non aveva proceduto ad ammortizzare il principale cespite della società — l’immobile su cui sorgeva l’impianto sportivo — in violazione dei principi di redazione del bilancio (artt. 2423 e 2426 c.c.) e dei principi contabili OIC. Il risultato era una rappresentazione dei bilanci migliorativa rispetto alla realtà: perdite sottostimate e patrimonio netto sovrastimato.
2. Perdita integrale del capitale sociale senza provvedimenti. Tenuto conto delle perdite accumulate, il patrimonio netto della società risultava interamente eroso e negativo. In tale situazione, l’art. 2482-ter c.c. impone all’amministratore di convocare l’assemblea per deliberare la riduzione e il contestuale aumento del capitale, la trasformazione o la messa in liquidazione. L’amministratore era rimasto inerte.
Il decreto del Tribunale
Il Tribunale di Catania — Sezione Specializzata in Materia di Impresa, riunito in composizione collegiale, ha ritenuto le due irregolarità descritte idonee a fondare il sospetto di gravi irregolarità gestionali, potenzialmente dannose per la società, meritevoli di approfondimento ispettivo.
Ha pertanto ordinato l’ispezione giudiziale della società, nominando un ispettore con il compito di esaminare l’amministrazione, accertare l’esistenza di irregolarità contabili o amministrative e indicare gli interventi correttivi necessari. Ha fissato udienza camerale per la valutazione degli esiti, all’esito della quale il Collegio assumerà i provvedimenti definitivi — inclusa l’eventuale revoca dell’organo amministrativo.
Il rilievo del provvedimento
Il caso illustra l’importanza di agire tempestivamente quando, in qualità di socio, ci si trova di fronte a una gestione societaria opaca e potenzialmente dannosa per il patrimonio comune.
L’art. 2409 c.c. è lo strumento corretto quando si è di fronte a violazioni obiettive di norme contabili e obblighi di legge che distorcono la realtà patrimoniale della società a danno di tutti i soci.
L’ispezione giudiziale disposta dal Tribunale rappresenta il primo passo concreto verso il ripristino della legalità nella gestione e l’accertamento delle eventuali responsabilità dell’organo amministrativo.
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Per informazioni o consulenze in materia di diritto societario, tutela del socio di minoranza e procedure ex art. 2409 c.c., contatti l’Avvocato Simona Santoro: avvocato@simonasantoro.it


