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Il dipendente del comparto Sanità che lavora su turni di oltre sei ore consecutive ha diritto al buono pasto, anche nei turni notturni e anche se un atto interno dell’azienda fissa una soglia più alta. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24866 del 31 agosto 2026, che conferma un orientamento costante dal 2021 e lo estende ai contratti collettivi più recenti.

Cos’è il buono pasto nel pubblico impiego
Il buono pasto è la modalità sostitutiva del servizio mensa.
Per la Cassazione non è retribuzione, ma un’agevolazione di carattere assistenziale, che serve a garantire al dipendente il benessere fisico necessario a proseguire il lavoro. Presuppone un orario giornaliero di almeno sei ore e il conseguente diritto a un intervallo non lavorato (art. 8 d.lgs. 66/2003).
Il lavoratore non ha invece un diritto a che l’azienda istituisca la mensa: il principio vale dove l’azienda ha istituito il servizio mensa o le sue modalità sostitutive.
La vicenda
Un infermiere di un’azienda ospedaliera romana, impiegato su turni a copertura delle 24 ore, aveva chiesto a titolo di risarcimento i buoni pasto per 1.527 giornate, tra maggio 2014 e novembre 2022, in cui aveva lavorato oltre sei ore senza fruire della mensa.
L’azienda li negava sulla base di un’ordinanza del Direttore generale del 2011 che riconosceva il diritto solo per prestazioni di otto ore. Tribunale e Corte d’Appello di Roma gli hanno dato ragione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda. Questi i passaggi principali.
- Clausola “purché non in turno”. I CCNL Sanità 2016-2018 (art. 27, co. 4) e 2019-2021 (art. 43, co. 4) riconoscono la pausa di trenta minuti solo al personale non in turno. Per la Corte, così si è tolta ai turnisti la pausa di trenta minuti, lasciando quella di dieci, ma non il diritto alla mensa: questo matura in base alla durata dell’orario e può essere fruito anche prima o dopo il turno.
- Continuità assistenziale. Il fatto che si tratti di infermieri non esclude il diritto: spetta all’azienda calibrare turni e orari in modo che le pause siano godute senza lasciare i pazienti privi di assistenza.
- Turni notturni. Il diritto spetta anche di notte. L’indennità per il lavoro notturno non compensa la mancata fruizione della mensa: nei contratti collettivi non c’è traccia di questa funzione.
- Nessuna compensazione. Il buono pasto non si detrae dalla retribuzione delle pause brevi: le due voci hanno natura e funzione diverse.
- Prescrizione. La lettera di messa in mora interrompe la prescrizione anche se non quantifica il credito, quando indica la pretesa e i dati per il calcolo sono nella disponibilità del datore di lavoro.
Cosa cambia in pratica
La pronuncia rende difficilmente sostenibili gli atti aziendali che negano il buono pasto ai turnisti o che fissano soglie orarie superiori alle sei ore. Il principio è stato elaborato sui contratti collettivi del comparto Sanità: per gli altri comparti del pubblico impiego va verificata la disciplina contrattuale applicabile.
Il diritto non è automatico. Occorre verificare il contratto collettivo applicato, la durata effettiva dei turni e che l’azienda abbia istituito il servizio mensa o una modalità sostitutiva. Nel caso deciso è stata applicata la prescrizione quinquennale: chi ritiene di avere arretrati non riconosciuti fa bene a inviare subito una diffida scritta.
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