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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, con una recente ordinanza, ha accolto e il ricorso proposto da uno studente universitario, difeso dagli Avvocati Simona Santoro e Francesco Giuseppe Marino, contro l’Università degli Studi di Catania, riconoscendo l’importante diritto di accesso agli atti con finalità difensive nell’ambito di una procedura di convalida dei crediti universitari per materie sostenute in altra Facoltà, con conseguente abbreviazione della carriera universitaria.
La vicenda
Il ricorrente aveva richiesto all’amministrazione di fornire, ai fini difensivi, copia (in formato digitale) di specifici documenti relativi alla procedura di valutazione della propria domanda di convalida dei crediti e richiesta di abbreviazione della carriera.
L’Ateneo tuttavia aveva tacitamente rigettato la richiesta opponendo – successivamente alla proposizione di un giudizio in merito all’illegittimità del provvedimento di mancata convalida dei CFU – un diniego tardivo all’istanza di accesso, e richiedendo peraltro il pagamento di un elevati diritti di copia.
Inoltre, negava la disponibilità di alcuni documenti tramite il portale studenti, pur avendo riconosciuto l’accesso solo parziale ad alcuni verbali.
Il giudizio innanzi al TAR Catania
Ritenendo illegittimo il persistente silenzio rigetto e, in seguito, il diniego tardivo opposto dall’Ateneo, il ricorrente ha adito il TAR Catania contestando la mancata ostensione dei documenti nonché l’imposizione di un elevato diritto di copia.
L’Ateneo si è costituito in giudizio, sostenendo – tra l’altro – la presunta inutilità della documentazione richiesta dal ricorrente.
Il TAR Catania, accogliendo a pieno la tesi difensiva del ricorrente, ha accolto il ricorso per l’accesso, annullando il diniego di accesso e ordinando all’Ateneo di consentire al ricorrente di visionare ed estrarre copia della documentazione richiesta entro 15 giorni, con precisa attestazione circa l’eventuale inesistenza o indisponibilità degli atti richiesti, con oneri economici pari a 5 euro, con estrazione digitale.
Il Collegio catanese, in particolare, ha affermato i seguenti importanti principi:
- il giudizio sull’accesso è un giudizio “sul rapporto”, diretto a pronunciare una decisione sostitutiva dell’amministrazione in merito al diritto di accesso, non limitato alla mera eliminazione dell’atto impugnato (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2022, n. 3454);
- tale diritto va garantito purché sussista un interesse concreto e attuale, senza che sia richiesto che il richiedente dimostri la specifica lesione di una posizione giuridica, essendo sufficiente la potenziale utilità al fine della tutela difensiva (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 10 aprile 2025, n. 688);
- l’amministrazione non può subordinare l’accoglimento dell’istanza alla verifica della proponibilità o ammissibilità di eventuali azioni giudiziarie del richiedente (Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2022, n. 1450);
- la non ostensione è l’eccezione, mentre la trasparenza e l’ostensione degli atti è la regola (ibidem).
La decisione riafferma dunque la centralità del diritto di accesso agli atti quale strumento di trasparenza e tutela effettiva del richiedente.
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Per maggiori informazioni o consulenze in materia di accesso agli atti amministrativi è possibile contattare l’Avvocato Simona Santoro all’indirizzo mail avvocato@simonasantoro.it.


