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La direttiva europea sull’obbligo di informare il lavoratore non offre una via per recuperare contributi previdenziali prescritti.

È la conseguenza della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 settembre 2026, causa C-369/25, resa su rinvio del Tribunale di Napoli: la tutela prevista dalla direttiva riguarda solo il diritto all’informazione, non i diritti che nascono dal contratto di lavoro.

Cos’è la prescrizione dei contributi

I contributi previdenziali non versati si prescrivono, di regola, in cinque anni (art. 3, co. 9, l. 335/1995).

Il termine sale a dieci anni se il lavoratore presenta una denuncia all’INPS.

Una volta prescritti, i contributi non possono più essere versati, neppure se il datore di lavoro fosse disposto a pagarli: ne risente direttamente la futura pensione.

La vicenda

Un lavoratore era stato assegnato a Trenitalia tramite un’agenzia interinale dal maggio 2003. Nel 2018 la Corte d’appello di Napoli ha accertato l’illegittimità della somministrazione e ha dichiarato costituito il rapporto con Trenitalia fin dal 2003.

La società lo ha integrato nel proprio organico dal luglio 2019, è stata condannata a pagargli oltre 110.000 euro di retribuzioni arretrate e ha versato i contributi da gennaio 2016 a giugno 2019. Per il periodo 2003-2015 non li ha versati, perché secondo l’INPS erano prescritti.

Il lavoratore ha chiesto al Tribunale di Napoli il versamento di quei contributi e, in subordine, la rendita vitalizia o il risarcimento del danno. Il Tribunale ha rilevato che la posizione dell’INPS è conforme alla giurisprudenza costante della Cassazione.

Ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se l’art. 8 della direttiva 91/533, che impone agli Stati di consentire al lavoratore di difendere «i propri diritti», tuteli anche i diritti indicati nel documento di assunzione, a cominciare dalla retribuzione, e se la pensione possa considerarsi retribuzione differita.

La decisione

La Corte ha dichiarato ricevibile il rinvio, respingendo le eccezioni di Trenitalia e INPS, ma ha dato una lettura restrittiva dell’art. 8. I diritti protetti sono solo quelli che nascono dalla direttiva: ricevere le informazioni essenziali, riceverle con i documenti e nei termini previsti, essere informati delle modifiche. Elementi come la retribuzione compaiono nella direttiva soltanto come informazioni da comunicare; la loro disciplina sta in altre norme europee e nazionali, e il loro eventuale misconoscimento non rileva, in quanto tale, ai fini del rispetto della direttiva.

Avendo risposto così alla prima questione, la Corte non si è pronunciata sulle altre, compresa quella sulla pensione come retribuzione differita.

La direttiva 91/533 è stata poi sostituita dalla direttiva (UE) 2019/1152, attuata in Italia con il d.lgs. 104/2022 (c.d. decreto Trasparenza). La sentenza non si occupa della nuova direttiva.

Cosa cambia in pratica

La sentenza chiude la strada tentata nel giudizio di Napoli: usare la direttiva sull’informazione per tutelare i crediti contributivi e superare la prescrizione nazionale. Restano gli strumenti interni, e conta soprattutto la tempestività. Come riportato dal giudice del rinvio, rendita vitalizia e risarcimento si fanno valere di regola solo al pensionamento, quando i contributi sono ormai prescritti; per evitarlo il lavoratore dovrebbe agire già durante il rapporto.

  • Controllare periodicamente l’estratto conto contributivo INPS, specie se si è lavorato in somministrazione, in appalto o con contratti poi contestati.
  • In caso di buchi, valutare subito la denuncia all’INPS: il termine di prescrizione passa da cinque a dieci anni.
  • Se i contributi sono già prescritti, restano la rendita vitalizia (art. 13 l. 1338/1962), che il datore può chiedere all’INPS e che il lavoratore può chiedere in sua sostituzione, e il risarcimento del danno a carico del datore (art. 2116, co. 2, c.c.).

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